Green pass: come funziona per eventi e concerti
Green pass: come funziona per eventi e concerti
Il green pass è obbligatorio per convegni e congressi a partire dal 6 agosto 2021
Il green pass è obbligatorio per convegni e congressi a partire dal 6 agosto 2021: anche gli eventi aggregativi rientrano infatti in quelle attività indicate dal decreto legge del 23 luglio 2021 per il cui accesso sarà necessario possedere la certificazione verde.
Questo significa che tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di un green pass, che attesta di avere effettuato il ciclo completo di vaccinazioni o di avere ricevuto almeno una dose di vaccino (in questo caso, la validità dura fino alla data della seconda dose), di avere effettuato un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti o di essere guariti dal Covid.
Ma come funziona il green pass nei congressi, convegni, meeting, ecc.? Come verranno effettuati i controlli e chi ne è il responsabile?
Chi controlla il green pass negli eventi
Nel decreto legge n. 105 viene indicato che sono “i titolari o i gestori dei servizi e della attività” che devono verificare il possesso del green pass da parte di chi vi fa accesso. Ovviamente come accade spesso in questi casi, può succedere che l’interpretazione del testo lasci adito a qualche dubbio. Nel caso di un evento per esempio si potrebbe avere il dubbio se per “titolari o gestori dei servizi e della attività” si intendano le location o gli organizzatori.
In realtà, questa volta non c’è molto spazio all’interpretazione. I responsabili dei controlli sul green pass nei convegni, congressi e meeting sono gli organizzatori dell’evento.
Questo significa che è l’organizzatore a doversi occupare di verificare che chi accede all’evento sia in possesso di un green pass valido. Facciamo un esempio. Se un’azienda decide di organizzare la sua convention annuale e per farlo incarica un’agenzia di organizzazione eventi, sarà l’agenzia a doversi occupare anche dei controlli del green pass. Lo stesso se parliamo di un congresso medico, per cui il responsabile sarà il Pco, o delle altre tipologie di eventi aggregativi.
Nel caso invece è l’azienda che organizza un suo evento, avvalendosi quindi del suo meeting planner che è un dipendente o di altre figure interne senza ingaggiare un’agenzia, sarà l’azienda stessa a doversi preoccupare delle verifiche per quanto riguarda il green pass.
Come funziona il controllo del green pass per congressi, convegni ed eventi
I controlli del green pass prevedono l’utilizzo dell’app Verifica C19. Si tratta della app sviluppata dal Ministero della Salute che devono usare tutte le attività per cui il green pass è obbligatorio. L’app è gratuita e può essere scaricata da Google Play store o dall’App store di Apple su dispositivi mobili come tablet e smartphone.
In pratica, l’app consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni verdi e si può usare offline, cioè senza essere connessi a Internet.
Lato privacy, l’app non memorizza dati, quindi il verificatore non tiene traccia delle informazioni personali contenute nella certificazione.
A un evento, gli incaricati della verifica, per esempio hostess e steward, che devono effettuare i controlli, dovranno semplicemente essere in possesso di un dispositivo dove è stata installata l’app e ammettere solo chi è in regola. In pratica:
il partecipante all’evento mostra il green pass con il QR code al verificatore, sono ammessi i formati digitali e quelli cartacei
il verificatore legge il QR code tramite l’app, che avvia il processo di verifica
il verificatore ottiene l’esito della verifica, che conferma o meno la validità della certificazione
Chi è incaricato al controllo del green pass a un evento può chiedere anche al partecipante di esibire un documento di identità valido. Ma cosa succede se il certificato non è valido (perché magari è scaduto nel caso si sia effettuato un tampone) o se il partecipante non ne è in possesso? Ovviamente il partecipante dovrà essere allontanato e non potrà partecipare all’evento. Il decreto legge indica anche le sanzioni previste in caso di violazione, che prevedono una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico del responsabile che del partecipante.